I gestori delle piattaforme digitali da luglio saranno chiamati ad un nuovo adempimento. Questa novità è contenuta nel D.L. 30/4/2019 n. 34, il Decreto Crescita, all’interno dell’articolo 13 “Vendite di beni tramite piattaforme digitali”.
Il provvedimento stabilisce che il soggetto che facilita, tramite piattaforme online, la vendita a distanza di beni dovrà trasmettere con scadenza trimestrale una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Ciò vale sia per beni importati che per quelli commerciati all’interno dell’Unione Europea.
Con questa disposizione si concretizza, almeno in parte, il recepimento della direttiva UE 2455/2017 sugli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. I nuovi obblighi di natura informativa a carico di tali piattaforme digitali vengono introdotti al fine di prevenire l’evasione nell’ambito dell’e-commerce, rendendo più facile monitorare e dedurre la base imponibile IVA collegata alle vendite online.
Come descritto all’interno dell’Art. 13, viene istituita una comunicazione periodica trimestrale all’interno della quale dovranno essere comunicati tutti i dati sulle transazioni “a distanza” e i soggetti coinvolti in esse. La prima comunicazione dovrà essere effettuata a partire dal prossimo luglio 2019. Più esattamente, la disciplina stabilisce che:
Dovranno essere inoltrate all’Agenzia delle Entrate con modalità che devono venire stabilite dal Direttore di quest’ultima.
Qualora il soggetto passivo non adempia a tale obbligo comunicativo (o lo faccia in modo incompleto o erroneo) sarà considerato debitore d’imposta per le vendite per le quali non ha effettuato la trasmissione delle informazioni, a meno che non sia in grado di dimostrare che l’imposta è stata pagata dal fornitore.
Telefoni cellulari, tablet, computer e laptop
Le novità di cui stiamo parlando vanno viste in chiave del recepimento della direttiva UE 2455/2017 sugli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
La normativa comunitaria era in parte già stata attuata dall’articolo 11-bis del DL n.135/2018, convertito poi nella Legge n.12/2019, nel quale era già stato attribuito il ruolo di soggetti passivi di imposta alle piattaforme digitali che facilitano vendite a distanza, limitatamente a specifiche tipologie di beni quali telefoni cellulari, tablet, computer e laptop.
L’entrata in vigore delle disposizioni del DL n.135/2018 è stata rinviata al 1° gennaio 2021. Nel frattempo, per gli anni 2019 e 2020, vigono le disposizioni contenute nel Decreto Crescita, che come abbiamo visto amplia la portata applicativa della disciplina delle vendite a distanza a tutti i beni, non solo alle specifiche tipologie di cui sopra.
I gestori di e-commerce dovranno presto iniziare ad inviare una comunicazione trimestrale, seguendo una disposizione istituita allo scopo di monitorare e prevenire l’evasione fiscale legata al mondo delle transazioni on-line. L’oggetto della comunicazione saranno le cosiddette vendite a distanza effettuate tramite piattaforme digitali, sia che si tratti di beni importati sia che di beni venduti all’interno dell’UE.
Per ulteriori informazioni sulla realizzazione di siti ecommerce potete visitare la nostra pagina dedicata.