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Realizzazione siti ecommerce e i nuovi obblighi

Realizzazione siti ecommerce e i nuovi obblighi

 

Vendite online con obbligo di comunicazione trimestrale: il Decreto Crescita porta con sé nuovi obblighi informativi per la realizzazione di siti ecommerce e già a luglio è fissata la prima scadenza da rispettare.

 

I gestori delle piattaforme digitali da luglio saranno chiamati ad un nuovo adempimento. Questa novità è contenuta nel D.L. 30/4/2019 n. 34, il Decreto Crescita, all’interno dell’articolo 13 “Vendite di beni tramite piattaforme digitali”.

 

Il provvedimento stabilisce che il soggetto che facilita, tramite piattaforme online, la vendita a distanza di beni dovrà trasmettere con scadenza trimestrale una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Ciò vale sia per beni importati che per quelli commerciati all’interno dell’Unione Europea.

 

Con questa disposizione si concretizza, almeno in parte, il recepimento della direttiva UE 2455/2017 sugli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. I nuovi obblighi di natura informativa a carico di tali piattaforme digitali vengono introdotti al fine di prevenire l’evasione nell’ambito dell’e-commerce, rendendo più facile monitorare e dedurre la base imponibile IVA collegata alle vendite online.

 

Cosa dovremo comunicare?

 

Come descritto all’interno dell’Art. 13, viene istituita una comunicazione periodica trimestrale all’interno della quale dovranno essere comunicati tutti i dati sulle transazioni “a distanza” e i soggetti coinvolti in esse. La prima comunicazione dovrà essere effettuata a partire dal prossimo luglio 2019. Più esattamente, la disciplina stabilisce che:

 

Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati o la vendita a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea è tenuto a presentare, entro il mese successivo a ciascun trimestre, una comunicazione da cui emergano i seguenti dati per ciascun fornitore:
 
  • la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Le comunicazioni trimestrali saranno obbligatorie fino al 31 dicembre 2020.

Dovranno essere inoltrate all’Agenzia delle Entrate con modalità che devono venire stabilite dal Direttore di quest’ultima.

Il decreto inserisce, per il soggetto passivo che gestisce la piattaforma online, non solo un obbligo di natura informativa ma anche una responsabilità.

Qualora il soggetto passivo non adempia a tale obbligo comunicativo (o lo faccia in modo incompleto o erroneo) sarà considerato debitore d’imposta per le vendite per le quali non ha effettuato la trasmissione delle informazioni, a meno che non sia in grado di dimostrare che l’imposta è stata pagata dal fornitore.

 

Telefoni cellulari, tablet, computer e laptop

 

Le novità di cui stiamo parlando vanno viste in chiave del recepimento della direttiva UE 2455/2017 sugli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

 

La normativa comunitaria era in parte già stata attuata dall’articolo 11-bis del DL n.135/2018, convertito poi nella Legge n.12/2019, nel quale era già stato attribuito il ruolo di soggetti passivi di imposta alle piattaforme digitali che facilitano vendite a distanza, limitatamente a specifiche tipologie di beni quali telefoni cellulari, tablet, computer e laptop.

 

L’entrata in vigore delle disposizioni del DL n.135/2018 è stata rinviata al 1° gennaio 2021. Nel frattempo, per gli anni 2019 e 2020, vigono le disposizioni contenute nel Decreto Crescita, che come abbiamo visto amplia la portata applicativa della disciplina delle vendite a distanza a tutti i beni, non solo alle specifiche tipologie di cui sopra.

 

Come mai ciò ci interessa adesso? Perché chi gestisce piattaforme che hanno venduto telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 (data di entrata in vigore della Legge 12/2019) e la data di entrata in vigore della disposizione inserita nel Decreto Crescita è tenuto all’invio dei relativi dati nel mese di luglio 2019.

 

In conclusione…

 

I gestori di e-commerce dovranno presto iniziare ad inviare una comunicazione trimestrale, seguendo una disposizione istituita allo scopo di monitorare e prevenire l’evasione fiscale legata al mondo delle transazioni on-line. L’oggetto della comunicazione saranno le cosiddette vendite a distanza effettuate tramite piattaforme digitali, sia che si tratti di beni importati sia che di beni venduti all’interno dell’UE.

 

Le scadenze da tenere a mente sono:
  • il mese di luglio 2019, entro il quale dovrà avvenire la prima comunicazione
  • le comunicazioni dovranno essere inviate con scadenza trimestrale, entro il mese successivo alla fine del trimestre
  • il 31 dicembre 2020, data in cui terminerà l’obbligo di tali comunicazioni

 

 

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